Guida alla procedura fallimentare:
Conto gestione
Ģ Torna all'indice
1-La funzione del rendiconto
Dispone l'art. 116 che il curatore, compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, deve presentare al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura; espressione questa che che sta a significare che il rendiconto della gestione non si esaurisce in un mero rendiconto di cassa, pur essendo anche questo, ma consiste in una relazione analitica, chiara e documentata, sull'attività svolta, tale da consentire una valutazione di legittimità e di merito dell'operato del curatore. Essa quindi deve contenere una parte descrittiva delle scelte gestionali e della liquidazione compiuta ed una parte numerica consistente nella traduzione in cifre delle entrate e delle uscite, il sui saldo attivo deve coincidere con il conto deposito intestato alla procedura.
Il conto della gestione si riallaccia, per quanto riguarda prevalentemente l'attività gestoria, alla relazione ex art. 33 e ai rapporti semestrali che, in quanto pubblicati nel registro delle imprese, ed ora, trasmessi a mezzo posta elettronica certificata anche ai creditori, hanno la funzione di informare periodicamente gli interessati dell'andamento della procedura; sotto il profilo più strettamente liquidatoria il conto si collega al programma di liquidazione di cui all'art. 104ter, che avendo carattere preventivo funge da parametro di riferimento al momento del consuntivo.
In sostanza, come in ogni caso di gestione di beni altrui, il gestore, nel caso del fallimento il curatore, deve rendere il conto di come ha operato che si inserisce in un procedimento che ha ad oggetto la verifica contabile e l'effettivo controllo di gestione, cioè la valutazione della correttezza dell'operato del curatore, della sua corrispondenza a precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti.
2-Il coinvolgimento dei creditori
Presentato il conto, il giudice ne ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza per la discussione che non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza, infatti, il curatore deve dare immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica del curatore. Questa formula è dovuta alle ultime modifiche introdotte con il D.L. n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012, per cui è prematuro indicare gli sviluppi che la nuova norma potrà avere; è probabile che, anche in questo caso, il termine fissato per la presentazione delle osservazioni e contestazioni- che in ogni caso debbono essere specifiche e non generiche- non precluda la possibilità di sollevarne anche all'udienza, perché questo è l'unico e finale strumento attraverso cui i creditori possono intervenire sull'operato gestionale e liquidatorio del curatore; nel momento in cui si sono limitati i poteri di controllo del giudice per lasciare la gestione ai creditori, non è pensabile che vi siano decadenze proprio nel momento in cui il potere dei creditori può manifestarsi nel contesto del contraddittorio con il curatore in presenza di altri creditori.
Le contestazioni rivolte al conto debbono essere dotate di concretezza e specificità, non potendo consistere in un'enuncia zione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente le vicende ed i comportamenti in relazione ai quali il soggetto legittimato imputa al curatore di essere venuto meno ai propri doveri, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l'efficace esplicazione del diritto di difesa del curatore cui gli addebiti siano rivolti. In questa fase, quindi, è sufficiente che il creditore che contesta il conto deduca e dimostri l'esistenza di pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare l'impugnazione del conto stesso, mentre non occorre che già in tale giudizio sia fornita la prova del danno effettivamente concretizzatosi a seguito della dedotta mala gestio.
Gli ulteriori sviluppi dell'udienza sono due: se non sorgono contestazioni o anche se su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto, altrimenti, inizia la fase contenziosa, per cui il giudice fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio. Ossia il giudice delegato non può entrare nel merito delle contestazioni, ma deve solo verificare se ve ne sono e se permangono all'esito della discussione e regolarsi di conseguenza; in assenza di contestazioni o in caso di accordo su queste, il giudice approva il rendiconto con decreto, che ha mera natura ordinatoria e, come tale è revocabile da parte del medesimo giudice delegato che lo ha pronunciato, al pari di quanto previsto per tutti gli altri decreti gestionali e/o amministrativi del giudice delegato; se le contestazioni non sono state definite, il giudice deve limitarsi ad attuare il passaggio alla fase contenziosa.